{"id":36045,"date":"2017-08-29T11:11:43","date_gmt":"2017-08-29T09:11:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=36045"},"modified":"2021-11-12T17:23:43","modified_gmt":"2021-11-12T16:23:43","slug":"la-legge-di-transitorieta-catalana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=36045","title":{"rendered":"La legge di transitoriet\u00e0 catalana."},"content":{"rendered":"<p>I gruppi parlamentari catalani di <em>Junts pel S\u00ed<\/em> (JxS, composto da <abbr title=\"Esquerra Republicana de Catalunya\">ERC<\/abbr> e <abbr title=\"Partit Dem\u00f2crata Europeu Catal\u00e0\">PDeCAT<\/abbr>) e <em>Candidatura d\u2019Unitat Popular<\/em> (CUP) hanno presentato la proposta di <a class=\"external external_icon\" title=\"Issuu: Llei de transitorietat.\" href=\"https:\/\/issuu.com\/elnacional.cat\/docs\/proposici___de_llei_de_transitoriet\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow noreferrer\"><em>legge di transitoriet\u00e0 giuridica<\/em><\/a> che secondo tali gruppi dovrebbe entrare in vigore sucessivamente al <a title=\"Katalanisches Referendum am 1. Oktober.\" href=\"http:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=34934\">referendum<\/a> del 1 ottobre se vincesse il s\u00ec all\u2019indipendenza.<\/p>\n<p>La legge conta 89 articoli, oltre alle disposizioni finali, e costituirebbe la legge suprema della Catalogna sino all\u2019approvazione di una Costituzione. Ne riproponiamo, traducendoli, alcuni articoli salienti:<\/p>\n<blockquote><p><strong>Articolo 1. Stato Catalano<\/strong><br \/>\nLa Catalogna si costituisce in Repubblica di diritto, democratica e sociale.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Articolo 4. Diritto dell\u2019Unione Europea e diritto internazionale<\/strong><br \/>\n1. Il diritto dell\u2019Unione Europea mantiene la sua natura e posizione rispetto al diritto interno.<br \/>\n2. La Catalogna agisce nel rispetto del diritto internazionale. I princ\u00edpi e costumi del diritto internazionale generale fanno parte dell\u2019ordinamento giuridico catalano. I trattati internazionali autorizzati dal Parlamento hanno precedenza sulle leggi.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5. L\u2019Aran<\/strong><br \/>\nL\u2019Aran mantiene lo statuto politico, giuridico e linguistico che gli riconoscono le norme vigenti al momento dell\u2019entrata in vigore di questa legge, inclusa la propria organizzazione istituzionale.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Articolo 7. Nazionalit\u00e0 d\u2019origine<\/strong><br \/>\nHanno la nazionalit\u00e0 catalana d\u2019origine:<br \/>\n1. Le persone che all\u2019entrata in vigore di questa legge possiedono la nazionalit\u00e0 spagnola e abbiano la residenza in un comune della Catalogna dal 31 dicembre 2016; e le persone di nazionalit\u00e0 spagnola che abbiano registrato la propria residenza dopo tale data e prima dell\u2019entrata in vigore di questa legge che lo richiedano, dal momento in cui maturano i due anni di residenza in Catalogna.<br \/>\n2. Le persone, non comprese nel primo comma, di nazionalit\u00e0 spagnola al momento dell\u2019entrata in vigore della presente legge, che lo richiedano e che si trovino in una delle seguenti circostanze:<br \/>\na) siano nate in Catalogna;<br \/>\nb) siano residenti fuori dalla Catalogna e abbiano avuto la loro ultima residenza amministrativa in un comune della Catalogna per almeno cinque anni;<br \/>\nc) siano figli di padre o madre di nazionalit\u00e0 catalana;<br \/>\nIl diritto d\u2019opzione previsto in questo articolo si esercita davanti agli organi responsabili del Registro Civile entro i tre anni dall\u2019entrata in vigore della presente legge.<br \/>\n3. Le persone nate o minorenni adottate dopo l\u2019entrata in vigore di questa legge, figli di padre o madre catalani.<br \/>\n4. Le persone che, dopo l\u2019entrata in vigore di questa legge:<br \/>\na) siano nate in Catalogna da genitori stranieri, se la legislazione personale che vi si applica non gli attribuisce una nazionalit\u00e0 o se i loro genitori non ce l\u2019hanno;<br \/>\nb) siano nate in Catalogna senza chiarezza sulla filiazione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 8. Acquisizione della nazionalit\u00e0<\/strong><br \/>\n1. La nazionalit\u00e0 catalana si pu\u00f2 acquisire per residenza legale e continuativa in Catalogna per un periodo di cinque anni immediatamente precedente alla petizione. Questo periodo pu\u00f2 venire modificato d\u2019accordo con gli obblighi internazionali contratti dalla Catalogna.<br \/>\n2. Agli effetti del primo comma, si computa agli stranieri il tempo di residenza legale in Catalogna trascorso prima dell\u2019entrata in vigore di questa legge.<br \/>\n3. Possono optare per la nazionalit\u00e0 catalana, su petizione dei genitori o dei tutori,\u00a0i figli minorenni delle persone che l\u2019hanno acquisita in virt\u00f9 del presente articolo.<br \/>\n4. Le persone che abbiano acquisito la nazionalit\u00e0 catalana possono venirne private se hanno falsificato i dati che ne hanno giustificato l\u2019acquisizione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 9. Doppia nazionalit\u00e0<\/strong><br \/>\n1. L\u2019acquisizione della nazionalit\u00e0 catalana non rende necessaria la rinuncia alla nazionalit\u00e0 spagnola n\u00e9 a qualsiasi altra nazionalit\u00e0.<br \/>\n2. Il Governo promuover\u00e0, nel minor tempo possibile, negoziati con lo Stato spagnolo per firmare un trattato in materia di nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Articolo 10. Continuit\u00e0 del diritto vigente<\/strong><br \/>\n1. Le norme locali, regionali e statali vigenti in Catalogna all\u2019entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore in tutte le parti che non contraddicano la presente legge o il diritto catalano approvato posteriormente.<br \/>\n2. Si continueranno ad applicare, d\u2019accordo con la presente legge, anche le norme del diritto dell\u2019Unione Europea, il diritto internazionale generale e i trattati internazionali.<\/p>\n<p><strong>Articolo 11. Continuit\u00e0 degli atti amministrativi<\/strong><br \/>\nSi continuano ad applicare le autorizzazioni, licenze, concessioni, certificazioni, valutazioni, i titoli, le accreditazioni, i permessi e i restanti atti amministrativi adottati in ossequio al diritto vigente prima dell\u2019entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio alla possibilit\u00e0 di revisione da parte delle amministrazioni prevista dalla legislazione applicabile.<\/p>\n<p><strong>Articolo 12. Decreti di adattamento, modifica o deroga del diritto vigente<\/strong><br \/>\n1. Il Governo pu\u00f2 emettere le disposizioni necessarie all\u2019adattamento, alla modifica o alla deroga del diritto locale, regionale o statale vigente al momento dell\u2019entrata in vigore di questa legge, d\u2019accordo con quanto stabiliscono i seguenti commi e i decreti che li sviluppano.<br \/>\n2. Il Parlamento valider\u00e0 queste disposizioni quando le norme a cui si riferiscono hanno il rango di legge. In questo caso la modifica, l\u2019adattamento o la deroga assumeranno la forma e i procedimenti previsti per l\u2019approvazione e la validazione dei decreti legge.<br \/>\n3. Tali decreti possono anche servire al recupero della validit\u00e0 ed efficacia di norme anteriori alla sucessione degli ordinamenti giuridici anullate o sospese per ragioni di competenze dal Tribunale Costituzionale o da altri tribunali.<\/p>\n<p><strong>Articolo 13. Regime giuridico della continuit\u00e0<\/strong><br \/>\n1. Le norme locali, regionali e statali vigenti al momento dell\u2019entrata in vigore di questa legge e che non fossero state derogate conservano il loro rango con le precisazioni seguenti:<br \/>\nGli articoli delle leggi organiche, dello Statuto di Autonomia catalano e della Costituzione spagnola vigenti al momento dell\u2019entrata in vigore di codesta legge avranno rango di legge ordinaria, se non incorporate in questa legge e sempre che non la contraddicano.<br \/>\nL\u2019applicazione delle leggi statali s\u2019intende riferita al loro contenuto al momento dell\u2019entrata in vigore della presente legge e non alle loro modifiche posteriori.<br \/>\nLe norme che dichiarino la deroga di leggi o norme con rango di legge vigenti in Catalogna al momento dell\u2019entrata in vigore di codesta legge possono stabilire il mantenimento in vigore delle disposizioni regolamentarie derivate dalle norme derogate.<br \/>\n2. Le norme anteriori all\u2019entrata in vigore di questa legge si interpretano d\u2019accordo con questa e le restanti norme catalane entrate in vigore posteriormente. Nell\u2019esercizio di questa potest\u00e0 di interpretazione e applicazione conforme le amministrazioni sono vincolate alle decisioni dei tribunali. I tribunali sono vincolati alle decisioni dei tribunali superiori.<\/p>\n<p><strong>Articolo 14. Continuit\u00e0 del diritto dell\u2019Unione Europea<\/strong><br \/>\n1. Le norme dell\u2019Unione Europea vigenti in Catalogna al momento di entrata in vigore della presente legge si continueranno ad applicare per quanto concerne gli obblighi che ne derivano per le istituzioni catalane e quelli che si applicavano al territorio catalano per parte dell\u2019amministrazione centrale dello Stato spagnolo nelle medesime condizioni che stabilisce il diritto dell\u2019Unione Europea.<br \/>\n2. Le norme dell\u2019Unione Europea che entrano in vigore posteriormente all\u2019entrata in vigore di questa legge faranno parte, automaticamente, dell\u2019ordinamento giuridico catalano per tutto ci\u00f2 che si applica alla Catalogna, nelle medesime condizioni che stabilisce il diritto dell\u2019Unione Europea.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Articolo 16. Sucessione delle amministrazioni<\/strong><br \/>\nLa amministrazione della Generalitat, che include tutte le amministrazioni della Catalogna, succede all\u2019amministrazione dello Stato spagnolo sul territorio della Catalogna e nella relazione con i cittadini catalani residenti fuori da questo territorio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 17. Regime d\u2019integrazione del personale<\/strong><br \/>\n1. Il personale delle amministrazioni della Catalogna mantiene gli stessi vincoli e le stesse condizioni retributive e occupazionionali, senza pregiudizio degli adattamenti che risultino necessari in ragione delle funzioni da sviluppare.<br \/>\n2. Il personale dello Stato spagnolo che presti servizio presso l\u2019Amministrazione Generale di Catalogna, l\u2019Amministrazione Locale di Catalogna, le universit\u00e0 catalane o l\u2019Amministrazione di Giustizia in Catalogna s\u2019integra nell\u2019amministrazione pubblica di Catalogna che corrisponda in funzione della propria amministrazione di provenienza, alle medesime condizioni retributive e occupazionali, sempre che non rinunci all\u2019integrazione nei termini che stabilisca il decreto che svilupper\u00e0 la presente legge e senza pregiudizio degli adattamenti che risultino necessari in ragione delle funzioni da sviluppare.<br \/>\n3. Il personale dell\u2019Amministrazione dello Stato spagnolo, inclusa la sua amministrazione istituzionale, che presti il suo servizio nel territorio della Catalogna, pu\u00f2 optare all\u2019integrazione nell\u2019Amministrazione della Generalitat de Catalunya, con la medesima vincolazione, lo stesso livello di destinazione e le medesime condizioni retributive e occupazionali, senza pregiudizio degli adattamenti che risultino necessari in ragione delle funzioni da sviluppare.<br \/>\n4. Le disposizioni che sviluppano la presente legge possono prevedere la possibilit\u00e0 che il personale dello Stato spagnolo che presta servizio fuori dal territorio catalano e possiede la nazionalit\u00e0 catalana possa far richiesta di integrazione nell\u2019Amministrazione della Generalitat de Catalunya.<br \/>\n5. \u00c8 richiesta la nazionalit\u00e0 catalana nei posti di lavoro che implicano l\u2019esercizio di potere pubblico e la salvaguardia degli interessi generali.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Articolo 24. Diritti linguistici<\/strong><br \/>\nTutte le persone hanno diritto a non venire discriminate per ragioni linguistiche e a esercitare il diritto d\u2019opzione in relazione alle lingue catalana, occitana e castigliana, conformemente a quanto stabilito dalla legge 1\/1998, di politica linguistica e i diritti che ne derivano, cos\u00ec come i restanti diritti linguistici vigenti al momento dell\u2019entrata in vigore della presente legge.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Articolo 82. Diritti e obblighi economici e finanziari<\/strong><br \/>\nLo Stato catalano succede al Regno di Spagna nei diritti e negli obblighi di carattere economico e finanziario nei termini che si accordino con quest\u2019ultimo, e in quelli che derivano da accordi con terzi. Assume la posizione della Generalitat nella totalit\u00e0 dei diritti e degli obblighi di carattere economico e finanziario e ne garantisce l\u2019esercizio e compimento.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Articolo 84. Autorit\u00e0 doganale e catastale<\/strong><br \/>\n1. La Generalitat esercita l\u2019autorit\u00e0 doganale sul territorio della Catalogna e agisce in ossequio al regime doganale e tariffario derivante dal diritto dell\u2019Unione Europea.<br \/>\n2. La Generalitat esercita l\u2019autorit\u00e0 catastale sul territorio della Catalogna e gestisce e mantiene il catasto in collaborazione con gli enti locali.<\/p>\n<p><strong>TITOLO VII. Processo costituente<\/strong><br \/>\n<strong> Articolo 85. Attivazione e caratteristiche fondamentali<\/strong><br \/>\nCelebrato il referendum e in caso di risultato favorevole all\u2019opzione indipendentista il Governo della Generalitat attiver\u00e0 un processo costituente, democratico, di base popolare, trasversale, partecipativo e vincolante, con l\u2019obiettivo di redarre e approvare la Costituzione della Repubblica.<\/p>\n<p><strong>Articolo 86. Fasi del processo<\/strong><br \/>\nIl processo costituente \u00e8 costituito di tre fasi successive: una prima, di processo partecipativo; una seconda, di elezioni costituenti e di elaborazione di una proposta di Costituzione da parte dell\u2019Assemblea Costituente; una terza, di ratifica della Costituzione tramite il referendum.<\/p>\n<p><strong>Articolo 87. Processo partecipativo<\/strong><br \/>\n1. Il Parlamento ospiter\u00e0 le diverse fasi del processo, vegliando sul dispiegamento della fase partecipativa che avr\u00e0 luogo nei sei mesi posteriori alla proclamazione dei risultati del referendum. Sar\u00e0 costituita da un processo deliberativo a livello settoriale e territoriale e dal seguente convocamento di un Forum Sociale Costituente formato da rappresentanti della societ\u00e0 civile e dei partiti politici.<br \/>\n2. Il Governo creer\u00e0 un Consiglio consultivo formato da esperti accademici, a livello nazionale e internazionale, che offrir\u00e0 consulenza nella fase deliberativa costituente guidata dalla societ\u00e0 civile.<br \/>\n3. Il Forum Sociale Costituente, riprendendo i dibattiti della fase deliberativa, discute e formula un insieme di domande in merito a principi e questioni generali della futura Costituzione, che saranno risolte dalla cittadinanza tramite un processo di partecipazione cittadina. Il risultato di questa fase di partecipazione cittadina costituir\u00e0 un mandato che vincola politicamente l\u2019Assemblea costituente, che lo articoler\u00e0 giuridicamente e, se necessario, lo armonizza e sistematizza.<\/p>\n<p><strong>Articolo 88. L\u2019Assemblea costituente<\/strong><br \/>\n1. Al termine del processo partecipativo il Presidente o la Presidente della Repubblica dissolve il Parlamento e convoca elezioni costituenti. L\u2019Assemblea costituente si compone dello stesso numero di membri del Parlamento dissolto. Si elegger\u00e0 seguendo il regime elettorale ordinario.<br \/>\n2. L\u2019Assemblea costituente dispone di pieni poteri per redarre una proposta di Costituzione, che dovr\u00e0 venire approvata con maggioranza di 3\/5 dei membri del plenum in votazione finale sul testo completo. Se non \u00e8 tale maggioranza non \u00e8 raggiunta, in seconda votazione \u00e8 sufficiente la maggioranza assoluta; non ottenendola, si continua deliberando e sottomettendo a votazione le nuove proposte fino al suo raggiungimento. Nessuna decisione dell\u2019Assemblea, nell\u2019esercizio del potere costituente, sar\u00e0 suscettibile di controllo, sospensione o impugnazione da parte di nessun altro potere o tribunale.<br \/>\n3. L\u2019Assemblea costituente si regge su quanto disposto da questa legge e, supplettivamente, sul regolamento del Parlamento catalano.<br \/>\n4. L\u2019Assemblea costituente assume le restanti funzioni, facolt\u00e0 e gli obblighi del Parlamento, inclusa l\u2019elezione del Presidente o la Presidente della Repubblica, d\u2019accordo con quanto dispone la presente legge.<\/p>\n<p><strong>Articolo 89. Ratifica con referendum<\/strong><br \/>\n1. Approvata la proposta di Costituzione, si sottometter\u00e0 a ratifica tramite referendum.<br \/>\n2. Se la proposta di Costituzione viene approvata dalla cittadinanza l\u2019Assemblea costituente \u00e8 immediatamente dissolta e si procede alla convocazione di elezioni per la conformazione del nuovo sistema istituzionale stabilito dalla Costituzione.<br \/>\n3. Fino alla costituzione delle nuove istituzioni, la deputazione permanente esamina la creazione della nuova trama istituzionale e assume transitoriamente le funzioni, facolt\u00e0 e gli obblighi del Parlamento.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><strong>Disposizione finale terza<\/strong><br \/>\nQuesta legge entrer\u00e0 in vigore una volta approvata dal Parlamento catalano, fatta la pubblicazione ufficiale e compiuto quanto disposto dall\u2019articolo 4.4 della Legge sul referendum di autodeterminazione della Catalogna.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong><span style=\"font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; text-transform: uppercase;\">C\u00ebla enghe:<\/span><\/strong> <a title=\"\u00dcbergangsverfassung verabschiedet.\" href=\"https:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=36128\" rel=\"\"><span style=\"color: #ff8c00\"><code>01<\/code><\/span><\/a> <a title=\"Hola Rep\u00fablica!\" href=\"https:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=37166\" rel=\"\"><span style=\"color: #ff8c00\"><code>02<\/code><\/span><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I gruppi parlamentari catalani di Junts pel S\u00ed (JxS, composto da ERC e PDeCAT) e Candidatura d\u2019Unitat Popular (CUP) hanno presentato la proposta di legge di transitoriet\u00e0 giuridica che secondo tali gruppi dovrebbe entrare in vigore sucessivamente al referendum del 1 ottobre se vincesse il s\u00ec all\u2019indipendenza. 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