{"id":54447,"date":"2020-01-28T08:47:15","date_gmt":"2020-01-28T07:47:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=54447"},"modified":"2021-10-03T10:23:50","modified_gmt":"2021-10-03T08:23:50","slug":"autonomie-differenziate-e-speciali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?p=54447","title":{"rendered":"Autonomie differenziate e speciali."},"content":{"rendered":"<!-- Snippets by WebberZone Snippetz --><div class=\"ata_snippets\"><hr style=\"height: 20px; border: none; margin-top: 0em; background-color: darkred;\"\/><\/div><p><em>di Luciano Caveri*<\/em><\/p>\n<p>Vien da rifletterci \u2014 con questa storia delle elezioni regionali avvenute e che verranno il regionalismo finisce in prima pagina: chiss\u00e0 che fine ha fatto la famosa Autonomia differenziata, richiesta sino ad oggi da nove regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania). Nelle prime due si \u00e8 svolto anche un referendum nel 2017 che ha confermato a larghissima maggioranza la richiesta e per questo sono state la punta di diamante nella richiesta di maggior autonomia, ma anche Emilia-Romagna e Piemonte erano in fase avanzata di trattativa con il Governo precedente e con quello attuale, che ha rallentato l\u2019iter di tutti.<\/p>\n<p>Un breve ricordo di che cosa sia l&#8217;autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario: all\u2019epoca fui testimone e anche protagonista della discussione alla Camera dei Deputati con una riscrittura dell\u2019originale articolo 116 della Costituzione \u2014 quello che dal dopoguerra riconosce l\u2019autonomia speciale valdostana \u2014 attraverso la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001.<\/p>\n<p>Venne allora aggiunto un terzo comma cos\u00ec scritto dopo la parte dedicata a Regioni a Statuto Speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano:<\/p>\n<blockquote><p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princ\u00ecpi di cui all&#8217;articolo 119. La legge \u00e8 approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.<\/p><\/blockquote>\n<p>Questo per dire che \u201caltre\u201d definisce con chiarezza l\u2019ambito di applicazione, accanto appunto al primo e secondo comma che riconosce le regioni a Statuto Speciale, con la possibilit\u00e0 di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (&#8220;regionalismo differenziato&#8221; o &#8220;regionalismo asimmetrico&#8221;, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre).<\/p>\n<p>L&#8217;ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l&#8217;art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Tali materie sono: rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni; commercio con l&#8217;estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0 culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.<\/p>\n<p>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<\/p>\n<p>\u200bSin qui tutto pareva pacifico, ma intanto il clima regionalista del 2001 si \u00e8 raffreddato e questa autonomia differenziata ha creato pi\u00f9 polemiche che consensi, tanto che l\u2019iter si \u00e8 fatto accidentato con un atteggiamento ostruzionistico da parte dello Stato e la nascita di una logica Sud contro Nord per le solite fisime caricaturali del Settentrione cattivo e predatore, che lasciano ormai il tempo che trovano, visto che l\u2019autonomia speciale pi\u00f9 vasta sarebbe quella della Sicilia e i siciliani in primis se ne sono bellamente disinteressati.<\/p>\n<p>L&#8217;attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, \u00e8 formulata sulla base di un&#8217;intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princ\u00ecpi dell&#8217;art. 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, \u00e8 approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.<\/p>\n<p>Dall&#8217;introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del titolo V prevista dalla legge costituzionale n. 3\/2001, il procedimento previsto per l&#8217;attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione e ci si \u00e8 immersi in discussioni giuridiche infinite, senza avere il coraggio di dire che il tema \u00e8 squisitamente politico e certi Azzeccagarbugli non avendo il coraggio di dire no ad una norma costituzionale preferiscono nascondersi dietro alle solite fumisterie.<\/p>\n<p>Esiste dunque un dibattito su tale iter, poich\u00e9 secondo alcuni il testo dell&#8217;intesa deve passare dalle Camere senza possibilit\u00e0 di emendarlo, mentre secondo altri i due rami del Parlamento possono apportare modifiche. Del tema si \u00e8 occupata anche la legge di stabilit\u00e0 2014 che ha introdotto il tema del &#8220;coordinamento della finanza pubblica&#8221; (i soldi contano sempre!) e il Ministro delle Regioni, Francesco Boccia, si \u00e8 inventato una legge-quadro che dovrebbe precedere tutto nel nome \u2014 come se ce ne fosse bisogno \u2014 dell&#8217;unitariet\u00e0 della Repubblica e del principio solidaristico che la contraddistingue.<\/p>\n<p>Ora, in una recente visita a Trento e Bolzano, lo stesso Ministro \u2014 a fronte di richieste importanti delle due Province autonome \u2014 ha indicato come soluzione di alcuni problemi, per certe cose comuni anche all\u2019autonomia valdostana, proprio la famosa legge-quadro. Sarebbe bene dire, sin da subito, che gli Statuti, leggi costituzionali, hanno proprie procedure e la stella polare restano le norme di attuazione dello Statuto.<\/p>\n<p>Nel caso valdostano, se la Commissione Paritetica desse i frutti sperati, la norma \u2014 che scrissi di mio pugno \u2014 ha quella flessibilit\u00e0 che consente interventi di allargamento della specialit\u00e0 ad ampio raggio, laddove recita all\u2019articolo 48 bis:<\/p>\n<blockquote><p>Il Governo \u00e8 delegato ad emanare uno o pi\u00f9 decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l&#8217;ordinamento della regione Valle d&#8217;Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione .<br \/>\nGli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d&#8217;Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.<\/p><\/blockquote>\n<p>A questo bisogna rifarsi senza avventurarsi in rischiose commistioni fra Speciali e Ordinarie, strade che si sa dove cominciano e non si sa dove finiscano.<\/p>\n<p><small><em>*) giornalista; gi\u00e0 eurodeputato, membro del parlamento italiano, sottosegretario alla presidenza del consiglio, assessore e presidente della regione Valle d&#8217;Aosta; appartenenze di partito: <\/em>Union Vald\u00f4taine,<em> poi <\/em>Union Vald\u00f4taine Progressiste<em> e <\/em>MOUV&#8217;.<\/small><\/p>\n<!-- Snippets by WebberZone Snippetz --><div class=\"ata_snippets\"><hr style=\"height: 10px;border: none;margin-top: 0px;background-color: darkred\" \/>\r\n\r\n<div style=\"background-color: none;padding: 0px;font-size: 14px;font-family: Helvetica,Arial;margin: 10px 0px 0px 0px\"><span style=\"color: darkred\"><strong><small>Autor:innen- und Gastbeitr\u00e4ge widerspiegeln nicht notwendigerweise die Meinung oder die Position von BBD, so wie die jeweiligen Verfasser:innen nicht notwendigerweise die Ziele von BBD unterst\u00fctzen.<\/small><\/strong><small> \u00b7 I contributi esterni non necessariamente riflettono le opinioni o la posizione di BBD, come a loro volta le autrici\/gli autori non necessariamente condividono gli obiettivi di BBD. \u2014 <a href=\"http:\/\/www.brennerbasisdemokratie.eu\/?page_id=11356#copyleft\"><strong>\u00a9<\/strong><\/a><\/small><\/span><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Luciano Caveri* Vien da rifletterci \u2014 con questa storia delle elezioni regionali avvenute e che verranno il regionalismo finisce in prima pagina: chiss\u00e0 che fine ha fatto la famosa Autonomia differenziata, richiesta sino ad oggi da nove regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania). 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