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  • Sprachbeauftragte für den Gesundheitsbetrieb.
    Überfällige Professionalisierung der Mehrsprachigkeit

    Gesundheitslandesrätin Martha Stocker (SVP) erteilte Thomas Schael, Generaldirektor des öffentlichen Südtiroler Gesundheitsbetriebs (Sabes), den Auftrag, eine Sprachbeauftragte zu ernennen. Dies teilt das Landespresseamt mit.

    Schael hatte erst kürzlich dafür gesorgt, dass mehreren Krankenpflegerinnen, die ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen waren, einen Sprachkurs zu besuchen, der Vertrag nicht verlängert wurde.

    Derzeit gilt im Südtiroler Gesundheitsbetrieb eine Ausnahmeregelung, auf deren Grundlage Personal eingestellt werden kann, das noch nicht im Besitz eines Zweisprachigkeitsnachweises ist. Allerdings müssen sich Neuangestellte dann dazu bereit erklären, ihre Kenntnisse der jeweils anderen Landessprache zu verbessern und den vorgesehenen Sprachnachweis zu erwerben.

    Landesrätin Stockers Vorstoß lässt nun — trotz der aufgeweichten Einstellungskriterien — immerhin erste Züge einer seriösen Sprachpolitik im Gesundheitswesen erahnen. Nicht nur der Kontakt der Patientinnen mit ärztlichem und pflegerischem Personal müsse in der Muttersprache möglich sein. Auch auf die korrekte Anwendung der Sprachen bei der Ausstellung von Befunden, in Dokumenten, bei Leitsystemen und internen Beschilderungen bis hin zu den Namensschildern auf der Berufskleidung sei zu achten, so die Landesrätin.

    Eigentlich ist es erstaunlich, dass in einem großen, mehrsprachigen Betrieb wie dem Sabes bis heute keine Sprachstelle existiert. Wollen wir aber hoffen, dass sich nun einiges ändert — und die Sprachbeauftragte des Gesundheitsbetriebs kein Einzelfall bleibt.

    Cëla enghe: 01 02 03



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  • Zuviel Sünd’ auf der Alm?

    Wollen wir uns auch mal über motorisierten Verkehr auf Bergen und Almen unterhalten?

    Vorausgeschickt: Ich war des Öfteren in der Schweiz wandern und bin dort auch auf fahrtauglichen Wegen (fast) nie einem Motorfahrzeug begegnet, während mir dies in Südtirol (fast) jedes Mal passiert. Das mag natürlich Pech sein und jedenfalls nicht repräsentativ, aber eine gewisse Regelmäßigkeit stelle ich schon fest. Es ist sogar so, dass die einzigen Autos, die mir je in der Schweiz bei einer Bergwanderung begegnet sind, ein Südtiroler Kennzeichen hatten — das war im Val Müstair, wo vielleicht Vinschger Bauern Almen besitzen, wie ich mir zusammengereimt habe.

    Aktueller Anlass für diesen Artikel ist das letzte Wochenende (26./27. August) als ich mit Freunden auf der Brixner Hütte und auf der Rodenecker Alm war.

    Während unserer Wanderung zur Brixner Hütte (Samstag) fuhren mehrmals landwirtschaftliche Gefährte und ein Geländefahrzeug Staub aufwirbelnd, lärmend und stinkend nach oben. Auf der Ladefläche und gar auf der Baggerschaufel eines Traktors: Menschen — und Gepäck. Insbesondere da, wo der Weg durch querende Rinnsale feucht und matschig war, hinterließen die Fahrzeuge tiefe Spuren mit unangenehmen Nebenwirkungen für das Schuhwerk der Wandernden. Mehrmals konnte ich die Beschwerden der zu Fuß Gehenden hören, die sich über das unerwartete Verkehrsaufkommen ärgerten.

    In der Hütte angekommen erschloss sich uns der Grund für das rege Treiben: Die Einweihung des neuen Gipfelkreuzes für die Wilde Kreuzspitze stand an, musikalisch umrahmt von einer Musikkapelle.

    Da stellen sich mir ein paar Fragen:

    1. Kann man den Musikantinnen den wirklich nicht sehr anstrengenden Fußmarsch mit ihrem jeweiligen Instrument echt nicht zumuten?
    2. Wenn nein: Warum kann man die Musikinstrumente nicht am Vorabend (oder zu früher Morgenstund) zur Hütte transportieren, wie dies offenbar mit dem Kreuz geschehen ist? Dann könnte man sich tagsüber einige Fahrten ersparen, indem man nur die Musikanten nach oben fährt — oder eben diese zu Fuß laufen lässt.
    3. Warum informiert man die Wandernden nicht darüber, was oben stattfindet und bittet vorab um Verständnis? Man hätte sich die eine oder andere Verärgerung vielleicht ersparen können.
    4. Und überhaupt: Muss eine Segnung tatsächlich in den Bergen stattfinden? Könnte das nicht schonender im Tal geschehen?

    Am Sonntag war ich dann mit Freunden, darunter eine Frau mit Kinderwagen, auf der Rodenecker Alm spazieren. Am Parkplatz (Zumis) angekommen, bemerkten wir, dass die Fahrzeuge von einem energisch gestikulierenden Herrn dazu angeleitet werden, weiterzufahren — direkt auf die unbefestigte Almstraße. Das Durchfahrtsverbotsschild hatte man mit einem Plastiksack verdeckt. Wir beschlossen, wenig weiter am Wegesrand zu parken und wie ursprünglich geplant zu Fuß weiterzugehen. Nach wenigen hundert Metern mussten wir jedoch einsehen, dass das nicht möglich war: Dutzende von Autos und Minibussen wirbelten so viel Staub auf, dass an unbeschwerte Atmung nicht zu denken war. Touristen hielten sich Jacken und Pullover vor die Nase und schüttelten die Köpfe. Zunächst versuchten wir noch, auf einen parallelen, nicht befahrbaren Pfad auszuweichen, doch erstens war dort mit dem Kinderwagen kein Vorankommen und zweitens breitete sich die Staubwolke auch bis dorthin aus.

    Wir sahen also von unserem Ansinnen gänzlich ab und begaben uns zur nahegelegenen Oberhauserhütte — wo man uns eröffnete, dass weiter oben ein Almfest stattfand.

    Auch hier wieder ein paar Fragen:

    1. Kann man den Besucherinnen eines Almfests tatsächlich nicht zumuten, eine halbe oder dreiviertel Stunde zu Fuß zu laufen?
    2. Wenn nein: Wozu gibt es dann ein Almfest? Wäre nicht ein Wiesenfest weiter unten im Tal eine »ehrlichere« Alternative zu dieser — pardon — Almverwüstung und Ruhestörung?
    3. Und auch hier: Könnte man die Gäste nicht bereits im Tal (oder wenigstens am Parkplatz) darüber aufklären, dass an eine normale Wanderung nicht zu denken ist? Soviel Respekt fände ich nicht übertrieben.

    Ich höre es schon: Sollen diese »Stadtler« doch in der Stadt bleiben, wenn es ihnen bei uns auf der Alm nicht passt. Aber: Zumindest im Fall von Rodeneck geht es doch um (angebliche) Bespaßung von Gästen und — in beiden Fällen — keineswegs um nötigen Verkehr zur Almbewirtschaftung. Wobei mir auch dieser in Südtirol (siehe Vergleich mit der Schweiz) oft maßlos übertrieben scheint.

    Ich bin mir bewusst, dass an diesem Wochenende auch Pech dabei war. Trotzdem sollten solche Vorfälle in einem Land, das sich gern Klimaland schimpft, nach meinem Dafürhalten Anlass für eine ernsthafte Diskussion sein. Gemeinsam und im Rahmen von Überlegungen zum nachhaltigen Tourismus, zur Landwirtschaft und zur Ökologie im allgemeinen.

    Cëla enghe: 01 02



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  • Bressa gegen venetischen Flaggenerlass.

    Der Regionalrat von Venetien hat ein Gesetz verabschiedet, das es öffentlichen Institutionen in der Region vorschreibt, neben der Europa- und der Staatsflagge auch die regionale Markusflagge zu hissen. Der Rechtsdienst hatte die Abgeordneten zuvor darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer Anfechtung durch die römische Regierung besteht, da das Gesetz auch staatliche Institutionen — wie Schulen, Universitäten oder Gerichte — binden soll.

    Unmittelbar nach Verabschiedung des Gesetzes meldete sich denn auch gleich der Belluneser Gianclaudio Bressa zu Wort und teilte mit, dass die Zentralregierung gegen das Gesetz vorgehen wird. Der mit Unterstützung der SVP in Südtirol gewählte PD-Abgeordnete ist witzigerweise Staatssekretär im Ministerium für regionale Angelegenheiten und Autonomie.



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  • Overtaken and replaced.
    Quotation

    In the 1948 Autonomy Statute French is accorded the same amount of teaching hours in school as Italian. […] Bilingual education in French and Italian has been available in nursery schools since 1972–3, in primary schools from 1988–9 and secondary schools from 1996–7. In practice secondary education is in Italian and there are some courses given in French.

    Franco-Provençal has been overtaken by French and both are being replaced by Italian.

    World Directory of Minorities and Indigenous People (Minority Rights Group International)

    See also: 01 || 01 02 03



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  • La legge di transitorietà catalana.
    Che cosa accadrà in caso di indipendenza?

    I gruppi parlamentari catalani di Junts pel Sí (JxS, composto da ERC e PDeCAT) e Candidatura d’Unitat Popular (CUP) hanno presentato la proposta di legge di transitorietà giuridica che secondo tali gruppi dovrebbe entrare in vigore sucessivamente al referendum del 1 ottobre se vincesse il sì all’indipendenza.

    La legge conta 89 articoli, oltre alle disposizioni finali, e costituirebbe la legge suprema della Catalogna sino all’approvazione di una Costituzione. Ne riproponiamo, traducendoli, alcuni articoli salienti:

    Articolo 1. Stato Catalano
    La Catalogna si costituisce in Repubblica di diritto, democratica e sociale.

    Articolo 4. Diritto dell’Unione Europea e diritto internazionale
    1. Il diritto dell’Unione Europea mantiene la sua natura e posizione rispetto al diritto interno.
    2. La Catalogna agisce nel rispetto del diritto internazionale. I princípi e costumi del diritto internazionale generale fanno parte dell’ordinamento giuridico catalano. I trattati internazionali autorizzati dal Parlamento hanno precedenza sulle leggi.

    Articolo 5. L’Aran
    L’Aran mantiene lo statuto politico, giuridico e linguistico che gli riconoscono le norme vigenti al momento dell’entrata in vigore di questa legge, inclusa la propria organizzazione istituzionale.

    Articolo 7. Nazionalità d’origine
    Hanno la nazionalità catalana d’origine:
    1. Le persone che all’entrata in vigore di questa legge possiedono la nazionalità spagnola e abbiano la residenza in un comune della Catalogna dal 31 dicembre 2016; e le persone di nazionalità spagnola che abbiano registrato la propria residenza dopo tale data e prima dell’entrata in vigore di questa legge che lo richiedano, dal momento in cui maturano i due anni di residenza in Catalogna.
    2. Le persone, non comprese nel primo comma, di nazionalità spagnola al momento dell’entrata in vigore della presente legge, che lo richiedano e che si trovino in una delle seguenti circostanze:
    a) siano nate in Catalogna;
    b) siano residenti fuori dalla Catalogna e abbiano avuto la loro ultima residenza amministrativa in un comune della Catalogna per almeno cinque anni;
    c) siano figli di padre o madre di nazionalità catalana;
    Il diritto d’opzione previsto in questo articolo si esercita davanti agli organi responsabili del Registro Civile entro i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
    3. Le persone nate o minorenni adottate dopo l’entrata in vigore di questa legge, figli di padre o madre catalani.
    4. Le persone che, dopo l’entrata in vigore di questa legge:
    a) siano nate in Catalogna da genitori stranieri, se la legislazione personale che vi si applica non gli attribuisce una nazionalità o se i loro genitori non ce l’hanno;
    b) siano nate in Catalogna senza chiarezza sulla filiazione.

    Articolo 8. Acquisizione della nazionalità
    1. La nazionalità catalana si può acquisire per residenza legale e continuativa in Catalogna per un periodo di cinque anni immediatamente precedente alla petizione. Questo periodo può venire modificato d’accordo con gli obblighi internazionali contratti dalla Catalogna.
    2. Agli effetti del primo comma, si computa agli stranieri il tempo di residenza legale in Catalogna trascorso prima dell’entrata in vigore di questa legge.
    3. Possono optare per la nazionalità catalana, su petizione dei genitori o dei tutori, i figli minorenni delle persone che l’hanno acquisita in virtù del presente articolo.
    4. Le persone che abbiano acquisito la nazionalità catalana possono venirne private se hanno falsificato i dati che ne hanno giustificato l’acquisizione.

    Articolo 9. Doppia nazionalità
    1. L’acquisizione della nazionalità catalana non rende necessaria la rinuncia alla nazionalità spagnola né a qualsiasi altra nazionalità.
    2. Il Governo promuoverà, nel minor tempo possibile, negoziati con lo Stato spagnolo per firmare un trattato in materia di nazionalità.

    Articolo 10. Continuità del diritto vigente
    1. Le norme locali, regionali e statali vigenti in Catalogna all’entrata in vigore della presente legge rimangono in vigore in tutte le parti che non contraddicano la presente legge o il diritto catalano approvato posteriormente.
    2. Si continueranno ad applicare, d’accordo con la presente legge, anche le norme del diritto dell’Unione Europea, il diritto internazionale generale e i trattati internazionali.

    Articolo 11. Continuità degli atti amministrativi
    Si continuano ad applicare le autorizzazioni, licenze, concessioni, certificazioni, valutazioni, i titoli, le accreditazioni, i permessi e i restanti atti amministrativi adottati in ossequio al diritto vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge, senza pregiudizio alla possibilità di revisione da parte delle amministrazioni prevista dalla legislazione applicabile.

    Articolo 12. Decreti di adattamento, modifica o deroga del diritto vigente
    1. Il Governo può emettere le disposizioni necessarie all’adattamento, alla modifica o alla deroga del diritto locale, regionale o statale vigente al momento dell’entrata in vigore di questa legge, d’accordo con quanto stabiliscono i seguenti commi e i decreti che li sviluppano.
    2. Il Parlamento validerà queste disposizioni quando le norme a cui si riferiscono hanno il rango di legge. In questo caso la modifica, l’adattamento o la deroga assumeranno la forma e i procedimenti previsti per l’approvazione e la validazione dei decreti legge.
    3. Tali decreti possono anche servire al recupero della validità ed efficacia di norme anteriori alla sucessione degli ordinamenti giuridici anullate o sospese per ragioni di competenze dal Tribunale Costituzionale o da altri tribunali.

    Articolo 13. Regime giuridico della continuità
    1. Le norme locali, regionali e statali vigenti al momento dell’entrata in vigore di questa legge e che non fossero state derogate conservano il loro rango con le precisazioni seguenti:
    Gli articoli delle leggi organiche, dello Statuto di Autonomia catalano e della Costituzione spagnola vigenti al momento dell’entrata in vigore di codesta legge avranno rango di legge ordinaria, se non incorporate in questa legge e sempre che non la contraddicano.
    L’applicazione delle leggi statali s’intende riferita al loro contenuto al momento dell’entrata in vigore della presente legge e non alle loro modifiche posteriori.
    Le norme che dichiarino la deroga di leggi o norme con rango di legge vigenti in Catalogna al momento dell’entrata in vigore di codesta legge possono stabilire il mantenimento in vigore delle disposizioni regolamentarie derivate dalle norme derogate.
    2. Le norme anteriori all’entrata in vigore di questa legge si interpretano d’accordo con questa e le restanti norme catalane entrate in vigore posteriormente. Nell’esercizio di questa potestà di interpretazione e applicazione conforme le amministrazioni sono vincolate alle decisioni dei tribunali. I tribunali sono vincolati alle decisioni dei tribunali superiori.

    Articolo 14. Continuità del diritto dell’Unione Europea
    1. Le norme dell’Unione Europea vigenti in Catalogna al momento di entrata in vigore della presente legge si continueranno ad applicare per quanto concerne gli obblighi che ne derivano per le istituzioni catalane e quelli che si applicavano al territorio catalano per parte dell’amministrazione centrale dello Stato spagnolo nelle medesime condizioni che stabilisce il diritto dell’Unione Europea.
    2. Le norme dell’Unione Europea che entrano in vigore posteriormente all’entrata in vigore di questa legge faranno parte, automaticamente, dell’ordinamento giuridico catalano per tutto ciò che si applica alla Catalogna, nelle medesime condizioni che stabilisce il diritto dell’Unione Europea.

    Articolo 16. Sucessione delle amministrazioni
    La amministrazione della Generalitat, che include tutte le amministrazioni della Catalogna, succede all’amministrazione dello Stato spagnolo sul territorio della Catalogna e nella relazione con i cittadini catalani residenti fuori da questo territorio.

    Articolo 17. Regime d’integrazione del personale
    1. Il personale delle amministrazioni della Catalogna mantiene gli stessi vincoli e le stesse condizioni retributive e occupazionionali, senza pregiudizio degli adattamenti che risultino necessari in ragione delle funzioni da sviluppare.
    2. Il personale dello Stato spagnolo che presti servizio presso l’Amministrazione Generale di Catalogna, l’Amministrazione Locale di Catalogna, le università catalane o l’Amministrazione di Giustizia in Catalogna s’integra nell’amministrazione pubblica di Catalogna che corrisponda in funzione della propria amministrazione di provenienza, alle medesime condizioni retributive e occupazionali, sempre che non rinunci all’integrazione nei termini che stabilisca il decreto che svilupperà la presente legge e senza pregiudizio degli adattamenti che risultino necessari in ragione delle funzioni da sviluppare.
    3. Il personale dell’Amministrazione dello Stato spagnolo, inclusa la sua amministrazione istituzionale, che presti il suo servizio nel territorio della Catalogna, può optare all’integrazione nell’Amministrazione della Generalitat de Catalunya, con la medesima vincolazione, lo stesso livello di destinazione e le medesime condizioni retributive e occupazionali, senza pregiudizio degli adattamenti che risultino necessari in ragione delle funzioni da sviluppare.
    4. Le disposizioni che sviluppano la presente legge possono prevedere la possibilità che il personale dello Stato spagnolo che presta servizio fuori dal territorio catalano e possiede la nazionalità catalana possa far richiesta di integrazione nell’Amministrazione della Generalitat de Catalunya.
    5. È richiesta la nazionalità catalana nei posti di lavoro che implicano l’esercizio di potere pubblico e la salvaguardia degli interessi generali.

    Articolo 24. Diritti linguistici
    Tutte le persone hanno diritto a non venire discriminate per ragioni linguistiche e a esercitare il diritto d’opzione in relazione alle lingue catalana, occitana e castigliana, conformemente a quanto stabilito dalla legge 1/1998, di politica linguistica e i diritti che ne derivano, così come i restanti diritti linguistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

    Articolo 82. Diritti e obblighi economici e finanziari
    Lo Stato catalano succede al Regno di Spagna nei diritti e negli obblighi di carattere economico e finanziario nei termini che si accordino con quest’ultimo, e in quelli che derivano da accordi con terzi. Assume la posizione della Generalitat nella totalità dei diritti e degli obblighi di carattere economico e finanziario e ne garantisce l’esercizio e compimento.

    Articolo 84. Autorità doganale e catastale
    1. La Generalitat esercita l’autorità doganale sul territorio della Catalogna e agisce in ossequio al regime doganale e tariffario derivante dal diritto dell’Unione Europea.
    2. La Generalitat esercita l’autorità catastale sul territorio della Catalogna e gestisce e mantiene il catasto in collaborazione con gli enti locali.

    TITOLO VII. Processo costituente
    Articolo 85. Attivazione e caratteristiche fondamentali
    Celebrato il referendum e in caso di risultato favorevole all’opzione indipendentista il Governo della Generalitat attiverà un processo costituente, democratico, di base popolare, trasversale, partecipativo e vincolante, con l’obiettivo di redarre e approvare la Costituzione della Repubblica.

    Articolo 86. Fasi del processo
    Il processo costituente è costituito di tre fasi successive: una prima, di processo partecipativo; una seconda, di elezioni costituenti e di elaborazione di una proposta di Costituzione da parte dell’Assemblea Costituente; una terza, di ratifica della Costituzione tramite il referendum.

    Articolo 87. Processo partecipativo
    1. Il Parlamento ospiterà le diverse fasi del processo, vegliando sul dispiegamento della fase partecipativa che avrà luogo nei sei mesi posteriori alla proclamazione dei risultati del referendum. Sarà costituita da un processo deliberativo a livello settoriale e territoriale e dal seguente convocamento di un Forum Sociale Costituente formato da rappresentanti della società civile e dei partiti politici.
    2. Il Governo creerà un Consiglio consultivo formato da esperti accademici, a livello nazionale e internazionale, che offrirà consulenza nella fase deliberativa costituente guidata dalla società civile.
    3. Il Forum Sociale Costituente, riprendendo i dibattiti della fase deliberativa, discute e formula un insieme di domande in merito a principi e questioni generali della futura Costituzione, che saranno risolte dalla cittadinanza tramite un processo di partecipazione cittadina. Il risultato di questa fase di partecipazione cittadina costituirà un mandato che vincola politicamente l’Assemblea costituente, che lo articolerà giuridicamente e, se necessario, lo armonizza e sistematizza.

    Articolo 88. L’Assemblea costituente
    1. Al termine del processo partecipativo il Presidente o la Presidente della Repubblica dissolve il Parlamento e convoca elezioni costituenti. L’Assemblea costituente si compone dello stesso numero di membri del Parlamento dissolto. Si eleggerà seguendo il regime elettorale ordinario.
    2. L’Assemblea costituente dispone di pieni poteri per redarre una proposta di Costituzione, che dovrà venire approvata con maggioranza di 3/5 dei membri del plenum in votazione finale sul testo completo. Se non è tale maggioranza non è raggiunta, in seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta; non ottenendola, si continua deliberando e sottomettendo a votazione le nuove proposte fino al suo raggiungimento. Nessuna decisione dell’Assemblea, nell’esercizio del potere costituente, sarà suscettibile di controllo, sospensione o impugnazione da parte di nessun altro potere o tribunale.
    3. L’Assemblea costituente si regge su quanto disposto da questa legge e, supplettivamente, sul regolamento del Parlamento catalano.
    4. L’Assemblea costituente assume le restanti funzioni, facoltà e gli obblighi del Parlamento, inclusa l’elezione del Presidente o la Presidente della Repubblica, d’accordo con quanto dispone la presente legge.

    Articolo 89. Ratifica con referendum
    1. Approvata la proposta di Costituzione, si sottometterà a ratifica tramite referendum.
    2. Se la proposta di Costituzione viene approvata dalla cittadinanza l’Assemblea costituente è immediatamente dissolta e si procede alla convocazione di elezioni per la conformazione del nuovo sistema istituzionale stabilito dalla Costituzione.
    3. Fino alla costituzione delle nuove istituzioni, la deputazione permanente esamina la creazione della nuova trama istituzionale e assume transitoriamente le funzioni, facoltà e gli obblighi del Parlamento.

    Disposizione finale terza
    Questa legge entrerà in vigore una volta approvata dal Parlamento catalano, fatta la pubblicazione ufficiale e compiuto quanto disposto dall’articolo 4.4 della Legge sul referendum di autodeterminazione della Catalogna.

    Cëla enghe: 01 02



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  • Rom behindert Abstimmung in Venetien.

    Am 22. Oktober sind die Stimmbürgerinnen von Venetien aufgerufen, sich in einer nicht bindenden Volksabstimmung über die Zuweisung neuer Zuständigkeiten an ihre Region auszusprechen. Das Parlament der Region Venetien hatte 2014 zwei Gesetze (Nr. 15 und 16) beschlossen, auf deren Grundlage die Bevölkerung über

    1. die Umwandlung der gewöhnlichen in eine autonome Region und
    2. die staatliche Unabhängigkeit von Italien

    hätte abstimmen sollen. Beides wurde vom römischen Verfassungsgericht untersagt. So werden die Veneterinnen im Herbst lediglich entscheiden, ob die Region mit dem Staat die Übertragung zusätzlicher Kompetenzen (laut Art. 116/Verf.) aushandeln soll — ohne aus Venetien eine autonome Region zu machen.

    Boykott

    Doch das römische Innenministerium hat nun kurzfristig eine weitere Hürde aufgestellt: Es hat der Region in diesem Fall untersagt, wie bei anderen Wahlen und Abstimmungen die Wahlausweise und Sektionsstempel zu benützen. Jetzt muss die Regionalregierung binnen kürzester Zeit Alternativen finden, was alles andere als einfach sein dürfte. Der Wahlausweis ist von höchster Wichtigkeit, da er den Bürgerinnen nicht nur als Nachweis der erfolgten Stimmabgabe dient, sondern auch die Eintragung in die Wahllisten bestätigt und somit erst zur Teilnahme an einer Abstimmung berechtigt.

    In Italien muss man aber offenbar schon mit unverhältnismäßiger und undemokratischer »Vergeltung« rechnen, wenn man auch nur über eine kleine Schwächung des allmächtigen Zentralstaats nachdenkt.

    Cëla enghe: 01 02 03



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  • L’inclusivismo catalano si fonda su basi solide.

    Finalmente anche la scienza inizia a mettere a confronto il modello catalano di autonomia inclusiva e quello più escludente, basato sulla separazione dei gruppi, vigente in Sudtirolo. È il caso di Andrea Carlà, senior researcher dell’Eurac, che ne parla in un’intervista condotta da Paolo Campostrini e apparsa oggi sull’A. Adige.

    Sicuramente ne renderà conto nella sua ricerca, basata sul diverso approccio all’immigrazione nelle due regioni, ma non traspare dall’intervista: l’approccio inclusivo dell’autonomia catalana si basa sul concetto di affirmative action, volta a controbilanciare le asimmetrie dello stato nazionale. Si tratta di un modello non immaginabile senza la definizione del catalano come «lingua propria» della regione, prima lingua delle amministrazioni pubbliche e fortemente sovrarappresentata nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; senza le leggi che impongono il catalano agli esercizi privati, nelle etichette e nella pubblicità; senza radio e televisioni pubbliche catalane pressoché monolingui; senza l’abolizione e il divieto di utilizzo (anche ai privati) della toponomastica imposta dal franchismo — e via dicendo. È su questa base, chiarissima e mai trascurata, che funziona il patto sociale reciproco dell’inclusione e della diversità.

    Se in Sudtirolo, ad esempio dopo la lettura dell’articolo-intervista di Campostrini, qualcuno pensa che seguire l’esempio della Catalogna significhi semplicemente «scuole bilingui», senza una sfilza di misure accompagnatorie… si sbaglia, e di grosso. Sed libenter homines id quod volunt credunt.

    Cëla enghe: 01 02 03 04 05 || 01



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  • Klimawandel gegen Rechts.

    Skandal: Intolerante Naturgewalten konspirieren immer öfter gegen den Faschismus wichtiges Kulturgut! Kurz nachdem das Bozner Siegesdenkmal fertig restauriert war, musste politisches Getier, witterungsgeschädigt, abgenommen und aufwändig instand gesetzt werden. Und quasi in letzter Minute rettete die Bozner Stadtgärtnerei dieser Tage einen liktorenverzierten Adler vor natürlicher Historisierung.

    Wie unsere Gartenredaktion ermitteln konnte, fordern jetzt Wind und Feuer ihren Zoll. Erst 2009 hatten Gemeinde Antrodoco (Provinz Rieti) und Region Latium zusammengelegt, um einen mutigen Plan umzusetzen: Der weithin sichtbare »DUX«-Schriftzug am Monte Giano, zusammengesetzt aus über 20.000 Bäumen, sollte wieder in voller Pracht erstrahlen — und tat das auch.

    Doch nun wird das Benito Mussolini gewidmete Kunstwerk (1939) von einem Brand zerstört, wie Bürgermeister Alberto Guerrieri fassungslos mitteilt. Das U und das X seien schon zur Unkenntlichkeit verbrannt.

    Gegen kommunistische Naturgewalten ist aber ein kraftvolles Kraut gewachsen: Die rührige Truppe von CasaPound will demnächst die dringend notwendige Wiederaufforstung in Angriff nehmen. Aus Sicherheitsgründen versteht sich, denn DUX ist auch Hangschutz.



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